INTERROGAZIONE
del Consigliere comunale GIOVANNI LUZII
per la seduta consiliare del 10 marzo 2020
SULLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
ALL’ASSESSORE DELEGATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE
ARCH. MAURIZIO VERNA
PREMESSO:
– che il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S. (con ulteriore specifica previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all’ente proprietario della strada);
VISTI, in particolare, gli articoli 208, commi 4, 5, e 5-bis, e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), i quali testualmente recitano:
“Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Comma 4 Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
Comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
Comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Art. 142 - Limiti di velocità
Comma 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
Comma 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Comma 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”;
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale (ex art. 208 comma 5), come segue:
1) Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:
- a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 25% ai seguenti interventi:
– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
– redazione dei piani urbani del traffico;
– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
– interventi a favore della mobilità ciclistica;
– assunzione di personale stagionale a progetto;
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
2) Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall’articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza):
- a) 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- b) 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità:
– interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
– potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
VISTO inoltre l’art. 393 del “Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16-12-1992, n. 485, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice, con l’obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori pubblici il rendiconto annuale;
ATTESO che l’articolo 25 della legge n. 120/2010:
- al comma 2 prevede l’emanazione di un decreto attuativo per l’approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all’ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 142 del d.Lgs.. n 285/1992 all’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;
PRESO ATTO che il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 25 della legge n. 120/2010 è stato recentemente emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è il D.M. 30.12.2019 recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”;
VISTO l’articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che “In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
RITENUTO, quindi, che a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 abbiano comunque trovato applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, con le specificazioni comunque introdotte a valere dall’anno 2020 dal citato D.M. 30.12.2019;
CONSIDERATO che il predetto D.M. 30.12.2019 prescrive in particolare quanto segue:
“Art. 1. - Modello di relazione e ambito di applicazione
Comma 1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Comma 2. La relazione deve contenere:
- a) informazioni generali;
- b) l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo;
Comma 3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Comma 4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Comma 5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:
- a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
- b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;
- c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.
Comma 6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.
Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.
Art. 2. - Modalità di trasmissione in via informatica della relazione
Comma 1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con la sottoscrizione dell'allegato A.
Comma 2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città.
Comma 3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale.
Comma 4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.
Art. 5. - Disposizioni finanziarie
Comma 1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo”;
RITENUTO, dunque, che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 debbano trovare specifica allocazione le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992, così come dettagliato nel “Modello di relazione” di cui all’Allegato A del citato D.M. 30.12.2019;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CHIEDE DI SAPERE:
- se l’Amministrazione comunale abbia provveduto a porre in essere tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative come sopra dettagliatamente indicate;
- se in particolare l’Amministrazione comunale abbia provveduto alla destinazione specifica dei proventi accertati a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- se l’Amministrazione comunale abbia altresì predisposto gli opportuni accantonamenti per gli anni precedenti, così come per il corrente anno 2020, relativamente ai versamenti (eventualmente già effettuati) comunque da effettuarsi in favore degli Enti Pubblici beneficiari;
- a quanto ammontino i proventi accertati a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per gli anni 2018 e 2019, e quanto sia stato effettivamente riscosso alla data odierna;
- a quanto ammontino i proventi a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che si prevedono per il corrente anno 2020 e di cui alla obbligatoria deliberazione di Giunta comunale prescritta dall’art. 208 comma 5 del vigente Codice della Strada;
- se, con riferimento alle somme incassate nell’anno 2019 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, si stiano predisponendo i versamenti in favore degli Enti pubblici beneficiari da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2020 (ex art. 5 comma 1 del D.M. 30.12.2019);
- se, con riferimento alle somme incassate relative agli anni precedenti il 2019 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, si stiano predisponendo gli “atti di natura convenzionale” prodromici ai versamenti da effettuarsi in favore degli Enti pubblici beneficiari comunque entro il termine del 30 giugno 2020 (ex art. 5 comma 1 del D.M. 30.12.2019);
- se si sia proceduto o si stia procedendo alla riscossione coattiva dei proventi accertati e non riscossi a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per gli anni 2018 e 2019;
- come l’Amministrazione comunale abbia utilizzato le quote non obbligatoriamente destinate dalle disposizioni legislative del Codice della Strada relativamente agli anni 2018 e 2019, e come abbia utilizzato le quote obbligatoriamente destinate delle due medesime annualità.
Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.
Teramo, 04 marzo 2020
Il Consigliere Comunale
F.to Giovanni LUZII