INTERROGAZIONE
SULLA EVENTUALE RINUNCIA ALL’APPLICAZIONE DEI COMMI 227 E 228 DELLA FINANZIARIA 2023
AL SINDACO DI TERAMO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA
PREMESSO:
– che la Legge Finanziaria per il 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) dispone, in particolare, quanto segue:
“Art. 1 - Comma 222.
- Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Art. 1 - Comma 227.
- Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Art. 1 - Comma 228.
- Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Art. 1 - Comma 229.
- Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Art. 1 - Comma 231.
- Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;
CONSIDERATO:
– che i Comuni che intendano avvalersi della disposizione di cui al predetto comma 229 (“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023”) debbono urgentemente adottare apposita deliberazione in merito;
– che l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha pubblicato apposita nota di approfondimento in materia in data 7 gennaio (che si allega), contestualmente ad uno schema (parimenti allegato) di deliberazione finalizzata alla rinuncia all’applicazione automatica dei sopra citati commi 227 e 228;
RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente notizie circostanziate in merito;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CHIEDE DI SAPERE:
1. se si ritenga opportuno salvaguardare il bilancio del Comune di Teramo, evitando riduzioni automatiche dell’ammontare dei crediti che da un lato produrrebbero dei buchi da dover coprire e, dall’altro, svantaggerebbero la generalità dei residenti, ai quali il Comune sarà chiamato a chiedere un aumento delle entrate per poter pareggiare i crediti venuti meno per effetto della legge finanziaria di che trattasi;
2. se l’Amministrazione si stia adoperando urgentemente per verificare l’opportunità – da sottoporre alla discussione e alla votazione del Consiglio comunale – di adottare apposita deliberazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023, finalizzata a non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.
Teramo, 24 gennaio 2023
Il Consigliere Comunale
F.to Giovanni LUZII