INTERROGAZIONE
del Consigliere comunale GIOVANNI LUZII
per la seduta consiliare del 17 giugno 2021
SULLE ANOMALIE DELL’ANALISI GIURIDICA DELLO STUDIO K&L GATES STUDIO LEGALE ASSOCIATO, RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PEF DI GESTIONE DELLO STADIO BONOLIS
AL SINDACO DI TERAMO
PREMESSO:
– che è interesse della cittadinanza avere un quadro chiaro degli adempimenti procedurali concernenti la “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”;
CONSIDERATO:
– che occorre acquisire tutte le informazioni necessarie ad una comprensione analitica di tali adempimenti;
– che, in particolare, dalla lettura del parere reso dallo studio K&L Gates Studio Legale Associato, parere allegato all’Analisi effettuata dalla Deloitte in favore del Comune di Teramo (Prot. n. 34173 del 07.05.2021), risulta assente la sottoscrizione di un legale abilitato all’esercizio della professione forense, risultando in tal modo del tutto irrituale ai fini della validità giuridica dell’analisi;
– che, inoltre, da tale parere della K&L emergono altre criticità:
- secondo il citato parere infatti (nonché anche a giudizio degli asseveratori e del RUP), il procedimento amministrativo in corso, come sopra denominato “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”, non sarebbe sussumibile nell’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), bensì rientrerebbe nelle previsioni dell’allora vigente “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (L. n. 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta “Legge Merloni”), essendo stata la Convenzione sottoscritta nella vigenza della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. La convenzione, dunque, sarebbe disciplinata esclusivamente dagli articoli 19 comma 2-bis e dall’art. 25, comma 1, lett. b della Legge Merloni, e potrebbe essere modificata, nonostante non vi si faccia alcun riferimento nelle “Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario”, per il ricorrere delle cd. “cause impreviste e imprevedibili” di cui all’art. 25, comma 1, lett. b) della Legge Merloni;
- pur tuttavia, anche a voler considerare applicabile il citato all’art. 25, comma 1, lett. b) della Legge Merloni, il medesimo parere K&L rimarca l’onere, ai sensi dell’art. 134 del DPR n. 554/1999 (Regolamento attuativo della Legge Merloni), in carico al RUP di descrivere la situazione di fatto, di accertare che gli interventi di cui al PEF Rivisto si possano ricondurre a circostanze “impreviste e imprevedibili” e, infine, di individuare le ragioni per cui si rendono necessari ed opportuni, anche in termini di valutazione dell’interesse pubblico, i medesimi interventi proposti nel PEF Rivisto;
- al contrario, dalla lettura della relazione del RUP, non sembra emerge tale puntuale analisi, atteso che ci si limita ad un acritico recepimento del parere medesimo ed ad un generico richiamo alla situazione di emergenza sanitaria quale circostanza imprevista ed imprevedibile, senza tuttavia effettuare alcuna analisi di impatto della pandemia in riferimento alla eccezionale proroga della convenzione, che dovrebbe essere invece semmai “proporzionata”;
- il citato parere K&L rileva: “in considerazione dell’ammontare complessivo e della specifica destinazione degli investimenti proposti nel PEF Rivisto, rispetto a quelli del PEF originario (come riportato nell’Analisi Deloitte, cfr. slide n. 22) e della proroga straordinariamente lunga richiesta, fermo restando le considerazioni sopra svolte, lasciamo a voi valutare l’opportunità di sottoporre il progetto di revisione del piano economico-finanziario all’attenzione dell’ANAC”;
- a tale riguardo si ritiene che proprio la straordinaria estensione della proroga costituisca una modifica sostanziale della convenzione, non sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, della legge Merloni (il quale all’ultimo periodo prescrive che “È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento”) e, pertanto, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento di ANAC, da valutarsi alla luce del quadro normativo vigente al momento della modifica e, dunque, ai sensi dell’art. 175 del Codice dei contratti (si veda, ex plurimis, la Delibera n. 388 del 12 aprile 2017, per una fattispecie del tutto analoga, peraltro citata nella nota 1 a pié di pagina 3 del parere K&L);
- ne discenderebbe che il mancato rispetto dell’art. 175 del Codice dei contratti comporti le gravissime conseguenze di cui al successivo art. 176 e che, pertanto, sarebbe nell’interesse pubblico corroborare la fondamentale scelta gestionale odierna con l’acquisizione del parere preventivo del massimo organo di controllo degli appalti pubblici, quale è l’ANAC;
RITENUTO di dover domandare al Sindaco se ritenga di dover adottare ogni possibile prudenza e principio di precauzione, anche al fine di evitare di esporre il Comune di Teramo a pretese risarcitorie che metterebbero in ginocchio l’equilibrio finanziario dell’Ente qualora la fretta e la scarsa attenzione dovessero indurre ad una deliberazione non corredata da tutti gli adempimenti giuridicamente, finanziariamente ed economicamente opportuni e necessari;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CHIEDE DI SAPERE:
- se non si ritenga che occorra acquisire tutte le informazioni necessarie ad una comprensione analitica di tutti gli adempimenti di cui al procedimento in oggetto;
- se, in particolare, si ritenga accettabile che dalla lettura del parere reso dallo studio K&L Gates Studio Legale Associato, parere allegato all’Analisi effettuata dalla Deloitte in favore del Comune di Teramo (Prot. n. 34173 del 07.05.2021), risulti assente la sottoscrizione di un legale abilitato all’esercizio della professione forense, risultando in tal modo il parere del tutto irrituale ai fini della validità giuridica dell’analisi;
- se, inoltre, non si ritenga che da tale parere della K&L emergano altre criticità:
- secondo il citato parere infatti (nonché anche a giudizio degli asseveratori e del RUP), il procedimento amministrativo in corso, come sopra denominato “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”, non sarebbe sussumibile nell’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), bensì rientrerebbe nelle previsioni dell’allora vigente “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (L. n. 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta “Legge Merloni”), essendo stata la Convenzione sottoscritta nella vigenza della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. La convenzione, dunque, sarebbe disciplinata esclusivamente dagli articoli 19 comma 2-bis e dall’art. 25, comma 1, lett. b della Legge Merloni, e potrebbe essere modificata, nonostante non vi si faccia alcun riferimento nelle “Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario”, per il ricorrere delle cd. “cause impreviste e imprevedibili” di cui all’art. 25, comma 1, lett. b) della Legge Merloni;
- pur tuttavia, anche a voler considerare applicabile il citato all’art. 25, comma 1, lett. b) della Legge Merloni, il medesimo parere K&L rimarca l’onere, ai sensi dell’art. 134 del DPR n. 554/1999 (Regolamento attuativo della Legge Merloni), in carico al RUP di descrivere la situazione di fatto, di accertare che gli interventi di cui al PEF Rivisto si possano ricondurre a circostanze “impreviste e imprevedibili” e, infine, di individuare le ragioni per cui si rendono necessari ed opportuni, anche in termini di valutazione dell’interesse pubblico, i medesimi interventi proposti nel PEF Rivisto;
- al contrario, dalla lettura della relazione del RUP, non sembra emerge tale puntuale analisi, atteso che ci si limita ad un acritico recepimento del parere medesimo ed ad un generico richiamo alla situazione di emergenza sanitaria quale circostanza imprevista ed imprevedibile, senza tuttavia effettuare alcuna analisi di impatto della pandemia in riferimento alla eccezionale proroga della convenzione, che dovrebbe essere invece semmai “proporzionata”;
- il citato parere K&L rileva: “in considerazione dell’ammontare complessivo e della specifica destinazione degli investimenti proposti nel PEF Rivisto, rispetto a quelli del PEF originario (come riportato nell’Analisi Deloitte, cfr. slide n. 22) e della proroga straordinariamente lunga richiesta, fermo restando le considerazioni sopra svolte, lasciamo a voi valutare l’opportunità di sottoporre il progetto di revisione del piano economico-finanziario all’attenzione dell’ANAC”;
- a tale riguardo si ritiene che proprio la straordinaria estensione della proroga costituisca una modifica sostanziale della convenzione, non sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, della legge Merloni (il quale all’ultimo periodo prescrive che “È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento”) e, pertanto, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento di ANAC, da valutarsi alla luce del quadro normativo vigente al momento della modifica e, dunque, ai sensi dell’art. 175 del Codice dei contratti (si veda, ex plurimis, la Delibera n. 388 del 12 aprile 2017, per una fattispecie del tutto analoga, peraltro citata nella nota 1 a pié di pagina 3 del parere K&L);
- ne discenderebbe che il mancato rispetto dell’art. 175 del Codice dei contratti comporti le gravissime conseguenze di cui al successivo art. 176 e che, pertanto, sarebbe nell’interesse pubblico corroborare la fondamentale scelta gestionale odierna con l’acquisizione del parere preventivo del massimo organo di controllo degli appalti pubblici, quale è l’ANAC;
Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.
Teramo, 17 giugno 2021
Il Consigliere Comunale
F.to Giovanni LUZII