INTERROGAZIONE: ULTERIORI PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA PROCEDURA DI REVISIONE DEL PEF DI GESTIONE DELLO STADIO BONOLIS

INTERROGAZIONE

del Consigliere comunale GIOVANNI LUZII

per la seduta consiliare del 17 giugno 2021

ULTERIORI PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA PROCEDURA DI REVISIONE DEL PEF DI GESTIONE DELLO STADIO BONOLIS

AL SINDACO DI TERAMO

 

PREMESSO:

– che è interesse della cittadinanza avere un quadro chiaro degli adempimenti procedurali concernenti la “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”;

 

CONSIDERATO:

– che occorre acquisire tutte le informazioni necessarie ad una comprensione analitica di tali adempimenti;

– che, in particolare, si rende necessaria una Due Diligence aziendale della società concessionaria, volta precipuamente ad analizzare lo stato economico e patrimoniale della Soleia Srl (con focus sull’annualità 2020 asseritamente funestata dal Covid), al fine di stabilire elementi di fattibilità o criticità in relazione all’operazione straordinaria della quale si chiede l’approvazione da parte del Consiglio comunale, proprio per ottemperare a quanto si propone il Comune di Teramo sia nella relazione del RUP datata 05/06/2021 e sia nella proposta di deliberazione di Celiberazione n. 1225 dello stesso 05/06/2021, laddove si evidenzia che:

“L’Ente stabiliva di procedere ad un’attività di analisi e di verifica delle assunzioni alla base del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al progetto, come sopra trasmesso, ed in particolare:

  1. analisi del PEF e verifica della correttezza matematica della costruzione del Piano attraverso l’analisi del modello inserito in un file Excel appositamente predisposto;
  2. analisi relativa all’accuratezza dati prospettici economici e finanziari e coerenza tra la assunzioni espresse;
  3. analisi di sostanziale ragionevolezza delle assunzioni formulate con focus sui ricavi, costi e marginalità;
  4. analisi di sensitività sulle variabili di input esogene ritenute più significative ai fini del raggiungimento dei risultati preposti nel PEF”;

– che, inoltre, occorre valutare – per il tramite di apposita visura camerale – la durata della società Soleia Srl e nello specifico il termine finale stabilito nell’atto costitutivo societario, onde verificare che l’operazione che si pretenderebbe di assumere, avente scadenza 2080, sia formalizzata quantomeno nell’architettura societaria e non si debba incorrere in grossolane illegittimità;

– che è altresì necessario attenzionare l’assenza, nella richiesta revisione del PEF, degli introiti derivanti dall’affitto dei tabelloni pubblicitari interni allo stadio, così come indicati nella citata relazione del RUP alla pagina 6: “entrate relative allo stadio come riportato alle pagine 1 e 2 dell’allegato “I alla concessione il quale prevede per gli eventi sportivi la seguente disciplina di utilizzo: 5) affitto tabelloni pubblicitari per complessivi mq. 1000; 6) prezzo di affitto per ogni mq. di tabellone anno: 387,34 oltre IVA”; da tale allegato alla concessione deriva uno sviluppo ipotetico di circa 387.000 euro annui di affitto, i quali nella richiesta revisione del PEF non si trovano indicati nè nei “Ricavi da contratti in essere”, nè nei “Ricavi da nuove aree di intervento”;

– che, infine, il procedimento amministrativo in corso, come sopra denominato “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”, si asserisce da parte degli asseveratori e del RUP non essere sussumibile nell’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), bensì dover rientrare nelle previsioni dell’allora vigente “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (L. n. 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta “Legge Merloni”);

– che, a tale ultimo proposito, non risulterebbe indicata nelle relazioni ed asseverazioni la specifica disciplina disposta dall’art. 2 della Legge Merloni, significativamente rubricato “Àmbito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge”, laddove al comma 2 lett. a) si prescrive che: “Le norme della presente legge e del regolamento (…) si applicano: a) (…), agli enti ed alle amministrazioni locali (…)”; mentre al successivo comma 3 ultimo periodo si prescrive che È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento”;

– che, pertanto, ne discenderebbe in ogni caso la necessità – qualora si applicasse alla fattispecie la normativa all’epoca vigente – di un formale aggiornamento della Convenzione Rep. n. 5246/2006, la quale circostanza escluderebbe ogni possibile sussumibilità degli investimenti da attuarsi nelle categorie dell’ancillarità e dell’omogeneità alla concessione originaria (sussumibilità peraltro esclusa sia dalla eccezionale estensione richiesta, cioè 42 anni oltre la naturale scadenza del 2038, sia dall’entità degli investimenti promessi, cioè 9.733.539 euro in luogo degli 1.974.800 euro previsti nel PEF 2006);

 

RITENUTO di dover domandare al Sindaco se ritenga di dover adottare ogni possibile prudenza e principio di precauzione, anche al fine di evitare di esporre il Comune di Teramo a pretese risarcitorie che metterebbero in ginocchio l’equilibrio finanziario dell’Ente qualora la fretta e la scarsa attenzione dovessero indurre ad una deliberazione non corredata da tutti gli adempimenti giuridicamente, finanziariamente ed economicamente opportuni e necessari;

 

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CHIEDE DI SAPERE:

  1. se non si ritenga che occorra acquisire tutte le informazioni necessarie ad una comprensione analitica di tutti gli adempimenti di cui al procedimento in oggetto;

 

  1. se, in particolare, non si ritenga necessaria una Due Diligence aziendale della società concessionaria, volta precipuamente ad analizzare lo stato economico e patrimoniale della Soleia Srl (con focus sull’annualità 2020 asseritamente funestata dal Covid), al fine di stabilire elementi di fattibilità o criticità in relazione all’operazione straordinaria della quale si chiede l’approvazione da parte del Consiglio comunale, proprio per ottemperare a quanto si propone il Comune di Teramo sia nella relazione del RUP datata 05/06/2021 e sia nella proposta di deliberazione di Celiberazione n. 1225 dello stesso 05/06/2021, laddove si evidenzia che:

“L’Ente stabiliva di procedere ad un’attività di analisi e di verifica delle assunzioni alla base del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al progetto, come sopra trasmesso, ed in particolare:

  1. analisi del PEF e verifica della correttezza matematica della costruzione del Piano attraverso l’analisi del modello inserito in un file Excel appositamente predisposto;
  2. analisi relativa all’accuratezza dati prospettici economici e finanziari e coerenza tra la assunzioni espresse;
  3. analisi di sostanziale ragionevolezza delle assunzioni formulate con focus sui ricavi, costi e marginalità;
  4. analisi di sensitività sulle variabili di input esogene ritenute più significative ai fini del raggiungimento dei risultati preposti nel PEF”;

 

  1. se, inoltre, non si ritenga di dover valutare – per il tramite di apposita visura camerale – la durata della società Soleia Srl e nello specifico il termine finale stabilito nell’atto costitutivo societario, onde verificare che l’operazione che si pretenderebbe di assumere, avente scadenza 2080, sia formalizzata quantomeno nell’architettura societaria e non si debba incorrere in grossolane illegittimità;

 

  1. se non si riveli altresì necessario attenzionare l’assenza, nella richiesta revisione del PEF, degli introiti derivanti dall’affitto dei tabelloni pubblicitari interni allo stadio, così come indicati nella citata relazione del RUP alla pagina 6: “entrate relative allo stadio come riportato alle pagine 1 e 2 dell’allegato “I alla concessione il quale prevede per gli eventi sportivi la seguente disciplina di utilizzo: 5) affitto tabelloni pubblicitari per complessivi mq. 1000; 6) prezzo di affitto per ogni mq. di tabellone anno: 387,34 oltre IVA”; da tale allegato alla concessione deriva uno sviluppo ipotetico di circa 387.000 euro annui di affitto, i quali nella richiesta revisione del PEF non si trovano indicati nè nei “Ricavi da contratti in essere”, nè nei “Ricavi da nuove aree di intervento”;

 

  1. se, infine, il procedimento amministrativo in corso, come sopra denominato “Proposta di revisione del PEF relativo all’affidamento di cui alla Convenzione Rep. n. 5246/2006”, che si asserisce da parte degli asseveratori e del RUP non essere sussumibile nell’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), non si ritiene debba dunque rientrare nelle previsioni dell’allora vigente “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (L. n. 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta “Legge Merloni”);

 

  1. se, a tale ultimo proposito, risulti o meno indicata nelle relazioni ed asseverazioni la specifica disciplina disposta dall’art. 2 della Legge Merloni, significativamente rubricato “Àmbito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge”, laddove al comma 2 lett. a) si prescrive che: “Le norme della presente legge e del regolamento (…) si applicano: a) (…), agli enti ed alle amministrazioni locali (…)”; mentre al successivo comma 3 ultimo periodo si prescrive che È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento”;

 

  1. se, pertanto, non si ritenga che ne discenderebbe in ogni caso la necessità – qualora si applicasse alla fattispecie la normativa all’epoca vigente – di un formale aggiornamento della Convenzione Rep. n. 5246/2006, la quale circostanza escluderebbe ogni possibile sussumibilità degli investimenti da attuarsi nelle categorie dell’ancillarità e dell’omogeneità alla concessione originaria (sussumibilità peraltro esclusa sia dalla eccezionale estensione richiesta, cioè 42 anni oltre la naturale scadenza del 2038, sia dall’entità degli investimenti promessi, cioè 9.733.539 euro in luogo degli 1.974.800 euro previsti nel PEF 2006).

 

Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.

 

Teramo,  17 giugno 2021

 

Il Consigliere Comunale

F.to   Giovanni LUZII